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Deducibilità e detraibilità delle donazioni
Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore delle Onlus sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, comma 1 del D.L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005). Oltre alla deducibilità esiste inoltre la possibilità per le persone fisiche di fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% dell'importo donato fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art.15, comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86). Per godere della deducibilità le donazioni devono avvenire attraverso strumenti bancari come assegni o bonifici, oppure attraverso versamenti su conti correnti postali. Il risparmio fiscale è pari al 19% dell’importo donato.
ATTENZIONE: ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Al fine di incentivare le erogazioni in natura, è stata introdotta una
particolare disciplina secondo la quale, ai fini delle imposte sui
redditi, non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o
plusvalenze, le seguenti cessioni in favore delle ONLUS:
Sono deducibili dal reddito prodotto dalle imprese le spese relative
all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo
indeterminato, le cui prestazioni sono rese a beneficio di una ONLUS,
nel limite del cinque per mille del costo globale di lavoro dipendente
indicato nella dichiarazione dei redditi.
Scarica il Documento guida alle detrazioni della Agenzia delle Entrate õ
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